Accesso civico semplice

Il diritto all’accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013). Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell’amministrazione.

Le richieste di accesso civico semplice possono essere presentate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) della Fondazione Democenter-Sipe, Dott.ssa Barbara Bulgarelli (tel. 059 2058151), mediante posta elettronica indirizzata a: trasparenza-anticorruzione@fondazionedemocenter.it, utilizzando l’apposito modulo. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) entro 30 giorni dalla richiesta procede alla pubblicazione dei documenti, informazioni o dati nel sito, e trasmette o comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione ed il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta è possibile rivolgersi all’ufficio amministrazione (Ing. Monica Forti, tel. 059 2058163) mediante posta elettronica indirizzata a: m.forti@fondazionedemocenter.it


Accesso civico generalizzato

Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n. 33/2013. La legittimazione ad esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa.

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013). Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Le richieste di accesso civico generalizzato possono essere presentate all’ufficio amministrazione all’indirizzo di posta elettronica ordinaria amministrazione@fondazionedemocenter.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata democentersipe@pcert.it utilizzando l’apposito modulo

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine di legge previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).